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Autocertificazioni

Autocertificazione frequenza scolastica: quando è richiesta

Si fa ricorso a questo tipo di autocertificazione in svariate circostanze. Ad esempio per:

  • l'ottenimento di borse di studio;
  • l'ottenimento degli assegni familiari Inps (ANF);
  • la riduzione delle tasse scolastiche;
  • l'ottenimento dei permessi da parte della Polizia Municipale nel caso in cui il trasporto dello studente a scuola avvenga nei giorni di limitazione del traffico;
  • altre motivazioni.

L'autocertificazione sostituisce il certificato frequenza scolastica

Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 183/2011, non è più necessario rivolgersi alla direzione dell'Istituto scolastico o dell'Università per chiedere il rilascio di un certificato di frequenza scolastica.

Gli istituti non sono neppure tenuti a rilasciarlo (a meno che non serva nei rapporti con altri privati, in questo caso è in bollo) e comunque se lo fanno il certificato deve chiaramente indicare che lo stesso non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge 183/2011).

Autocertificazione del titolo di studio: quando è possibile e come farla

L’autocertificazione del titolo di studio (come tutte le autocertificazioni) è possibile sia nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i privati gestori di pubblici servizi (ad esempio Poste italiane), sia nei rapporti con i privati; c’è, pero, una sostanziale differenza, di cui occorre tenere conto. Gli organi della pubblica amministrazione e i privati gestori di pubblici servizi sono obbligati, per legge, ad accettare le dichiarazioni sostitutive; il rifiuto, infatti, dà luogo alla violazione dei doveri d’ufficio. I privati, invece, hanno la semplice facoltà (e non l’obbligo) di accettare le suddette dichiarazioni e possono, pertanto, legittimamente pretendere che venga presentato il certificato originale attestante il possesso del titolo di studio. Di conseguenza, autocertificare il possesso di un certo titolo è possibile anche con i privati.

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Dichiarazioni sostitutive

ACCEDERE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI  PROCEDIMENTO DI ACCESSO FORMALE 

Presentazione della richiesta (usare il modulo in calce) scritta e motivata ai sensi della L. 241/90 (all’Unità Organizzativa competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente, ovvero all’Unità Organizzativa competente a detenere stabilmente la documentazione quando la stessa risulti archiviata) su apposito stampato. Sulla richiesta dovranno essere indicati tutti i dati a disposizione del richiedente che consentano l’individuazione del documento richiesto. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall’Amministrazione. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso (art. 2). La Pubblica Amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione di tale comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della suddetta comunicazione (art. 3). Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l’Amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta (art. 6). L’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’Ufficio presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento. L’esame dei documenti avviene presso l’ufficio indicato nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza di personale addetto. I documenti sui quali è consentito l’accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo. L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta (art. 7). Qualora i documenti richiesti non vengano ritirati e/o esaminati entro il termine previsto nell’atto di accoglimento, gli stessi verranno archiviati e per la visione dovrà essere presentata nuova istanza. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via formale sono motivati a cura del responsabile del procedimento. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela di interessi legittimi o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata (art. 9). Nelle comunicazioni di diniego, di limitazione o di differimento dell’esercizio del diritto di accesso, il cittadino deve essere informato sia circa la possibilità di diretta impugnazione del provvedimento davanti il Tribunale Amministrativo Regionale mediante ricorso entro 30 giorni, a norma dell’art. 25, comma 5, della L. 241/90, che sulla possibilità prevista dal Gestione del Protocollo Informatico, dei Documenti e dell'Archivio (artt. 3, 4 e 5 dPCM 03.12.2013) Allegato n. 6 - Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi comma 4 del citato art. 25, di chiedere al Difensore Civico competente per ambito territoriale, che sia riesaminata la determinazione adottata dall’Amministrazione comunale. Il Difensore Civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine il ricorso si intende respinto. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica al Dirigente/Funzionario dell’ufficio responsabile del diritto di accesso. Se quest’ultimo non emana il provvedimento confermativo motivato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al Difensore Civico, il termine di 30 giorni per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, previsto dal comma 5, dell’art. 25 della legge, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al Difensore Civico.

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Esperti

Personale

Si ricorda che la presenza nell’istituto di esperti esterni, anche se a titolo gratuito, richiede l’autorizzazione del Dirigente Scolastico mediante la compilazione del modulo allegato.

 

Studenti

Modulo per il rientro a scuola in caso di assenza per malattia non Covid.

In caso di smarrimento, furto o distruzione del diploma di istruzione secondaria di II grado, l’interessato può fornire direttamente all’Istituto in cui è stato conseguito il titolo i dati necessari affinché l’Ufficio Ambito Territoriale competente possa poi rilasciare un Certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge.

Modello da allegare alla domanda di iscrizione

La richiesta di NULLA OSTA al trasferimento si trova nella modulistica del registro elettronico. In caso sia stato versato il contributo scolastico compilare il modulo sulla sezione della Modulistica Pubblica "Richiesta rimborsi vari".

Per la richiesta in oggetto, occorre compilare il modulo allegato, firmarlo e consegnarlo in vicepresidenza con la documentazione attestante i motivi della richiesta. In un secondo momento verrà fatto firmare allo studente ed alla famiglia l'Integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità.

Modulo per la scelta dell'articolazione. Leggere con attenzione la circolare di riferimento.

Viaggi di istruzione

Aziende ed Esterni

E' possibile per le aziende interessate richiedere l'elenco degli studenti diplomati al Girardi. Occorre compilare il modulo allegato ed inviarlo alla segreteria dell'istituto che risponderà via mail.

Si prega di dare conto alla scuola dell'esito della selezione.

Grazie.

Il Dirigente Scolastico

Francesco Merici

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